Fra garanzia e democrazia diretta, solo propaganda

I preoccupanti rischi di snaturamento degli organi di garanzia e dello strumento referendario

Per quanto ridotte d’entità, notevoli sono anche le modifiche apportate dalla riforma agli istituti di democrazia diretta (l’iniziativa legislativa popolare e i referendum) e agli organi costituzionali di garanzia (il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale). Le incidenze che si realizzano sono prevalentemente di carattere strutturale, tali quindi non da stravolgere ma da trasformare il ruolo assunto da ciascun istituto ed organo nel nostro sistema. Un organo che non viene poi trasformato, ma totalmente “eliminato”, è il CNEL.

Un’iniziativa popolare guarentigiata?

Uno degli interventi più macroscopici del progetto di revisione costituzionale è la modifica dell’art. 71, 3° co., Cost., il quale disciplina l’iniziativa legislativa popolare. La disposizione attualmente in vigore dispone quanto segue: «il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». La riforma la modificherebbe su due versanti:

  • in primo luogo, aumenterebbe il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione della proposta: da 50.000 a 150.000 (verrebbe pertanto triplicato);
  • l’aumento del numero di firme necessario si accompagna alla previsione di una garanzia per l’esame della proposta di legge da parte del Parlamento. Infatti l’articolo prevede che «la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari».

Relativamente all’aumento delle sottoscrizioni necessarie, la triplicazione appare tanto positiva quanto negativa: positiva perché richiede che, ai fini della presentazione di una proposta d’iniziativa popolare, si catalizzi su di essa un consenso particolarmente ampio; negativa perché l’aumento è tale da rendere assai difficile, se non addirittura impossibile, il ricorso allo strumento referendario. È sufficiente ricordare la previsione dell’art. 107 del Regolamento della Camera il quale, eccependo alla regola generale di decadenza (al termine della legislatura) degli atti d’iniziativa legislativa che non siano stati definitivamente approvati, dispone che non è necessaria la ripresentazione per i progetti di legge d’iniziativa popolare. La ratio della norma risiede nella materiale difficoltà di raccogliere nuovamente le 50.000 firme (cfr. S.M. Cicconetti, Le fonti del diritto italiano, p. 159). Se quindi già attualmente (con un numero di firme assai più basso) si prevedono delle particolari garanzie per i sottoscriventi, non si capisce come possa l’aumento alle 150.000 firme facilitare il ricorso al presente istituto.

Per quanto l’art. 71, 3° co., rimetta ai regolamenti parlamentari la definizione dei tempi, delle forme e dei limiti entro i quali le Camere debbono discutere e deliberare sulla proposta, non appaiono poste garanzie sufficienti a che le proposte abbiano effettivo seguito, poiché è incerto se dalla disposizione possa ricavarsi un vero e proprio obbligo per il Parlamento di deliberare al riguardo. Se poi, fra l’altro, dal testo pare desumersi che le proposte popolari debbano avere un percorso privilegiato rispetto alle altre, non sembra comunque ravvisarsi alcun miglioramento tale da favorire il ricorso al suddetto istituto.

L’istituto referendario: abbassamento del quorum e novità assolute

immagineUn’altra modifica importante è quella relativa all’istituto del referendum abrogativo, disciplinato dall’art. 75 Cost. L’intervento è mirato ad abbassare il quorum di validità della consultazione. Attualmente, il 4° co. prevede che «la proposta soggetta a “referendum” è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». Si prevede pertanto un doppio quorum: per la validazione della consultazione è necessario che vi partecipi il 50% degli aventi diritto (quorum di partecipazione); l’abrogazione interviene se la maggioranza dei voti validi è a favore. Ora, l’art. 75, 4° co., subisce un’innovazione prevedendo: «la proposta soggetta a “referendum” è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi». Le situazioni prospettabili sono quindi due: 1) se la richiesta di referendum popolare proviene da 500.000 elettori o cinque Consigli regionali (art. 75, 1° co.), allora la proposta sottoposta a referendum è approvata se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, ed è raggiunta la maggioranza dei voti espressi; 2) quando la richiesta proviene da 800.000 elettori, la proposta è approvata se partecipa la maggioranza di coloro che hanno votato alle precedenti elezioni della Camera dei deputati, e si raggiunge la maggioranza dei voti espressi.

Si ha pertanto un notevole abbassamento del quorum di partecipazione: dal 50% dell’elettorato al 50% dei votanti all’elezione della Camera dei deputati. E dato che la media della partecipazione popolare alle elezioni politiche è del 75%, sarebbe sufficiente il 38% dei voti degli aventi diritto per validare la partecipazione, e il 19% dei votanti per abrogare la disposizione oggetto di referendum. Una considerazione che consente di valutare l’opportunità della previsione: di fatto, si consentirebbe ad una ridotta parte del Paese di disporre la eliminazione di disposizioni dall’ordinamento. È sì evidente l’intento di non “invalidare” numerose consultazioni referendarie (come avvenuto in anni passati), tuttavia non può non segnalarsi l’irrazionalità della previsione di un diverso quorum in ragione del numero di firme raccolte dai promotori, non essendo uno scarto di 300.000 voti tale da giustificarne un abbassamento così notevole.

Novità assoluta nel nostro ordinamento costituzionale è poi data da due nuovi istituti referendari, ossia quelli previsti dall’art. 71, 4° co.: il referendum propositivo e il referendum d’indirizzo. Novità assoluta perché il referendum contemplato dalla nostra Costituzione è sempre stato solo “abrogativo”, ovvero esprimente una volontà negativa, quella dell’abrogazione di una norma. Invece, i suddetti due nuovi istituti avrebbero una forza “propositiva”, tale quindi da richiedere l’intervento o “indirizzare” l’operato del Parlamento. Il fine, come recita l’articolo, è quello «di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche»: pertanto di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti di democrazia diretta. Finalità rafforzata dal richiamo ad «altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali». Sembrerebbe che l’intento sia quello di dare attuazione all’art. 2 Cost., nella parte in cui prevede che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». La differenza fra le due tipologie di referendum starebbe nel fatto che: quello “propositivo” avrebbe riguardo a una proposta di legge da sottoporre al corpo elettorale per la sua approvazione; quello “d’indirizzo”, invero «dovrebbe essere finalizzato all’espressione dell’orientamento del corpo elettorale da rivolgere al Parlamento, affinché questi ne tenga conto per elaborare ed approvare la propria proposta» (E. Rossi, Una Costituzione migliore?, p. 158).

Per quanto la suddetta distinzione possa valere in teoria, bisognerà vedere quanto verrà disposto dalla legge costituzionale prevista dall’art. 71, 4° co., che dovrà disciplinare «condizioni ed effetti» dei due referendum. Da questa previsione dipenderà la forza, o meno, del singolo istituto: la pronuncia del corpo elettorale tramite referendum propositivo sarà al punto vincolante per il Parlamento da impedire che quest’ultimo abroghi, deroghi o modifichi la legge approvata direttamente dal corpo elettorale? Il referendum propositivo vincolerà effettivamente il Parlamento, oppure esso potrà prescindere dall’orientamento del popolo?

Il rischio di un Presidente della Repubblica di minoranza

Altra importante modifica attiene alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica. Attualmente, a norma dell’art. 83, 3° co., Cost. il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali (3 per ogni Regione, 1 solo per la Valle d’Aosta: complessivamente 58), per i primi tre scrutini. In sostanza, contando una composizione complessiva dell’organo eligente di 1.003 componenti, la maggioranza richiesta per l’elezione è pari a 672 voti. Però, dalla quarta votazione il quorum si abbassa alla maggioranza assoluta dei componenti: pertanto circa 502 voti sarebbero sufficienti per eleggere il Capo dello Stato. La riforma interviene prevedendo che, pur mantenendosi la maggioranza dei 2/3 per le prime tre votazioni, dal quarto scrutinio sia sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei componenti l’Assemblea; dal settimo scrutinio il quorum si abbassa ai 3/5 dei votanti. Inoltre, viene abrogato il comma secondo che contempla la partecipazione alla votazione dei delegati regionali, coerentemente con la rappresentanza regionale assegnata al Senato.

Essendo dunque il consesso chiamato ad eleggere il Presidente della Repubblica composto da 730 componenti (630 deputati + 100 senatori), queste sarebbero le maggioranze richieste per l’elezione: nei primi tre scrutini (vigendo la maggioranza dei 2/3) sono richiesti 487 voti; dal quarto al sesto (richiedendosi la maggioranza dei 3/5 dei componenti) vi devono essere 438 voti favorevoli; dal settimo scrutinio (è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti), la maggioranza dipenderà dal numero effettivo dei votanti (se tutti votassero sarebbero sempre necessari 438 voti).

Quanto si può ravvisare dalla lettura della norma è il notevole aumento del quorum richiesto dal quarto scrutinio in poi: infatti si passa dal 50% + 1 dei componenti, ai 3/5 di essi. Aumento da molti sbandierato come un baluardo di garanzia che il Presidente della Repubblica venga eletto con il più ampio consenso possibile fra le forze politiche. Tuttavia, la “garanzia” ha durata breve: solo per tre scrutini (dal quarto al sesto), poiché dal settimo in poi basta la maggioranza dei 3/5 dei votanti. Nel valutare le presenti maggioranze non si può prescindere dal fatto che, nella recente storia, i Presidenti sono sempre stati eletti se non oltre il decimo, addirittura oltre il ventesimo scrutinio. Per cui, sembra quasi inevitabile che per la nomina si dovrà sempre andare oltre il settimo scrutinio, e troverà pertanto applicazione la regola della maggioranza dei 3/5 dei votanti. Lo scopo è ovviamente quello di evitare l’impasse politica nella elezione del Presidente della Repubblica, cercandosi anche di evitare che il Parlamento possa essere “monopolizzato” dalla suddetta funzione. Le incongruenze della disposizione sembrano però sorgere proprio dal suo tenore letterale:

  • l’innalzamento del quorum dalla maggioranza assoluta a quella dei 3/5 dei componenti è tale da ampliare gli spazi di manovra delle forze politiche per la scelta del Capo dello Stato, per favorire il raggiungimento di un accordo;
  • tuttavia non può sottacersi il fatto che, se difficoltà di accordi sul nome del candidato si sono riscontrate con la sola maggioranza assoluta, una maggioranza più alta, quale quella dei 3/5 dei componenti, potrebbe avere l’effetto di creare uno stallo tale da far “scivolare” sempre le votazioni direttamente al settimo scrutinio, dal quale è richiesta la maggioranza dei 3/5 dei votanti;
  • nonostante la prassi confermi come la partecipazione dei parlamentari alle votazioni per l’elezione sia massiccia (quasi tutti gli aventi diritto al voto partecipano), il solo fatto di prevedere una maggioranza dei 3/5, riferita però ai votanti, legittima se non sollecita l’idea che qualcuno a votare non vada. Valutazione che troverebbe conferma nelle anelate modalità di funzionamento del Senato, i cui componenti non potranno ovviamente essere “fagocitati” dall’elezione del Presidente della Repubblica, rinunciando ai propri compiti ordinari. Inoltre nel fatto che se tutti gli aventi diritto andassero a votare, allora il quorum non si abbasserebbe, ma sarebbe sempre uguale a 438. Per questo, quindi lo si limita, mantenendolo però inalterato, al numero dei votanti (chissà perché…).

I rischi sono pertanto due: da una parte, «la riduzione dell’organo eligente [da 1.003 a 730 componenti] e delle percentuali comporta una potenziale riduzione del consenso sulla persona del Capo dello Stato, e dunque una sua minor rappresentatività sostanziale» (F. Rimoli, Brevi considerazioni sugli organi di garanzia nella riforma costituzionale Renzi-Boschi, questionegiustizia.it); dall’altra, si rischierebbe di determinare una politicizzazione di un organo che, per regola, deve essere super partes: potendosene vincolare l’elezione al consenso di pochi, la dipendenza dell’eletto dalla forza che l’ha espresso sarebbe di una certa rilevanza.

Criticità che sono confermata dalla elegge elettorale: l’Italicum consentirebbe alla forza politica che vince le elezioni (al primo turno se raggiunge il 40% dei consensi, o al ballottaggio se ottiene la maggioranza delle preferenze) di ottenere 340 seggi sui 630 della Camera (il 54%). Immaginando che trovi applicazione il criterio della maggioranza dei 3/5 dei componenti, su 730 la maggioranza sarebbe di 438, e presupponendo che chi ha la maggioranza alla Camera (340 su 630) l’abbia anche al Senato (55 su 100), allora sarebbero sufficienti una quarantina di voti per raggiungere il quorum richiesto (438 – 395 = 43). Favorendosi in tal modo la logica della ricerca dell’appoggio, non dell’accordo politico. Anche da parte di minoranze “contingenti”. Se dunque, applichiamo analogicamente al Parlamento in seduta comune il disposto dell’art. 64, 3° co., secondo cui «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti», contandosi una composizione complessiva del Parlamento in seduta comune di 730 parlamentari, sarebbero sufficienti 360 presenze per validare la riunione dell’Assemblea. E poiché l’art. 83 si riferisce, dal settimo scrutinio in poi, ai 3/5 dei votanti (si presume che ogni presenti voti anche, dato l’appello uninominale), i 3/5 dei 365 presenti sono 219 parlamentari. Per cui, sempre estremizzando, sarebbe sufficiente il voto dei soli deputati della forza politica di maggioranza per eleggere il Presidente.

Da qui il rischio della politicizzazione della figura del Capo dello Stato. Si rischierebbe infatti di svilirne il ruolo di rappresentanza dell’unità nazionale (87, 1° co.) e la stessa legittimazione democratica, ancorandola al consenso del partito di maggioranza: causandosi così una deresponsabilizzazione dell’organo della rappresentanza popolare, oltre che uno snaturamento del “momento solenne” dell’elezione del Presidente della Repubblica, quale compito in cui si sostanzia l’ufficio (munus) del Parlamento.

Alla ricerca di un ruolo per la Corte Costituzionale

Il rischio di politicizzazione del Presidente della Repubblica, e quindi di un suo schierarsi politicamente, avrebbe ripercussioni anche sulla Corte Costituzionale. L’organo deputato a giudicare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge è composto da 15 giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica (l’incognita attiene al fatto che la nomina possa basarsi sulla vicinanza politica del giudice). Altri cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti) e i restanti cinque dal Parlamento in seduta comune (art. 135, 1° co., Cost.). L’innovazione apportata dalla riforma atterebbe all’elezione di competenza del Parlamento: infatti i 5 giudici di competenza del Parlamento in seduta comune sarebbero “spartiti” fra Camera e Senato, e pertanto, 3 giudici sarebbero eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica.

Una soluzione infelice perché rischia di legare eccessivamente il singolo giudice alla Camera che lo ha espresso. Data infatti la diversificazione di ruolo e funzioni fra Camera e Senato, si configurerebbe una situazione tale per cui i 3 giudici di competenza della Camera avrebbero una funzione generale, di “rilevanza nazionale”, mentre i 2 di nomina del Senato finirebbero per avere «una sorta di “mandato regionalista”[,] poco consono ad un giudice costituzionale» (R. Romboli, La riforma costituzionale e la sua oscillazione del pendolo verso l’“anima politica” della Corte costituzionale, questionegiustizia.it). Proprio l’elezione disgiunta dei giudici è stata criticata in dottrina perché, secondo molti, porterebbe il rischio di configurare dei giudici di ruolo e peso differenti: quelli eletti dalla Camera avrebbero una legittimazione assai superiore a quelli del Senato che, in quanto eletti da un organo che si vuole “defilato” e che ha funzioni ristrette legate alle realtà locali, potrebbero determinare o un rafforzamento del ruolo della Corte oppure un suo indebolimento. Infatti, per quanto l’intento sia stato quello di bilanciare l’incidenza della Camera (maggiore perché ha più componenti) a favore del Senato, appare fuor di dubbio – secondo chi scrive – che i giudici di nomina senatoria saranno di più debole legittimazione politica. E in un organo che rimarrebbe collegiale, ma in cui negli ultimi tempi le personalità dei singoli giudici sono state di una certa rilevanza, la legittimazione del singolo giudice avrà un peso sostanziale.

Paradossale appare inoltre il mancato intervento sui quorum richiesti per l’elezione. Disciplinate dalla legge costituzionale n. 2/1967, le maggioranze da raggiungere per l’elezione a giudice costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune sono le seguenti: la maggioranza dei 2/3 dei componenti fino alla terza votazione; dalla quarta la maggioranza dei 3/5 dei componenti l’Assemblea. Maggioranze così alte si comprendono solo nell’ottica di favorire il più ampio consenso delle forze politiche sul nome da votare, dato il particolare ruolo di garanzia svolto dalla Consulta: quello cioè di assicurare il rispetto della Costituzione. Ma pure qui, combinando le maggioranze con la previsione dell’Italicum, si potrebbero porre dei rischi rilevanti per la terzietà dell’organo. Infatti alla Camera sarebbero necessarie rispettivamente le maggioranze di 422 e 378 voti; al Senato quelle di 67 e 60 voti. La distorsione maggioritaria, che attribuirebbe ad una sola forza politica 340 seggi alla Camera, e che – molto probabilmente – attribuirà almeno 50 senatori (su 100) al partito di maggioranza, potrebbe rendere possibile per quest’ultimo vuoi eleggersi da solo il giudice, vuoi eleggerlo senza bisogno di accordi troppo ampi. Alla Camera vi sarebbe, nel caso in cui si voti dalla quarta votazione in poi, uno scarto di soli 38 voti (facilmente “racimolabili”); al Senato mancherebbero solo 10 voti, potendo in entrambi i casi venire in soccorso gruppetti di deputati o senatori “esterni”. Il tutto è la materiale concretizzazione del rischio della sussistenza di un legame alquanto più stretto del singolo giudice con la maggioranza che lo ha espresso. Potendo ciò comportare «una progressiva (e rischiosa) omologazione politica dello stesso organo agli indirizzi della maggioranza» (F. Rimoli, cit.). Ne sarebbe pertanto compromessa l’intera funzione di garanzia svolta dalla Corte, a causa di una sua politicizzazione tale palesarne sempre più la natura di “appendice” delle Camere, non di freno ad esse.

Una politicizzazione che rischierebbe di essere accresciuta da una nuova funzione attribuita alla Corte dall’art. 73, 2° co., secondo il quale «le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata». Il rischio di cui sopra deriverebbe dall’intervento della Corte in una materia, qual è quella elettorale, in cui si concreta nel senso più ampio la politicità del dibattito fra maggioranza e opposizione. Inoltre, dato che la legge è sottoposta al giudizio della Corte prima della sua promulgazione (sussiste pertanto ancora la facoltà del Presidente della Repubblica di rinviare il testo alle Camere per una nuova deliberazione: art. 74, 1° co.), la Consulta interverrebbe nel corso della procedura di approvazione del testo, svolgendo una funzione creatrice che non potrebbe che avere ad oggetto il merito della legge. Con la conseguenza di determinare un mutamento della posizione della Corte all’interno dell’assetto istituzionale. A ogni modo, le perplessità maggiori sorgono in relazione alle modalità di ricorso alla Corte e alla natura del suo intervento:

  • potendosi appellare ad essa almeno un quarto dei deputati o un terzo dei senatori (cioè le minoranze), il rischio è che il giudizio della Corte diventi una sorta di adesione o rifiuto rispetto alle ragioni addotte da una forza politica; il ricorso sarebbe infatti di opposizione alla maggioranza, e la Corte, a seconda del responso, potrebbe essere etichettata come facente le parti dell’una piuttosto che dell’altra forza politica. Rischiandosi pertanto snaturare la sue terzietà e imparzialità;
  • la pronuncia della Corte sarebbe conseguenza di un ricorso preventivo, avulso dal nostro sistema di giustizia costituzionale. Difatti, la Corte valuta della legittimità degli atti legislativi esclusivamente dopo la loro entrata in vigore (“ricorso successivo”). Ciò rappresenterebbe pertanto una novità, tuttavia “maldestra” perché il controllo di costituzionalità sarebbe solo astratto e generale (prescindendosi dagli effetti non ancora prodotti), e la norma non esclude la possibilità che il ricorso alla Corte possa essere anche successivo. L’intento di evitare gli effetti delegittimanti del Parlamento, come quelli prodotti dalla sent. n. 1/2014, potrebbero essere non realizzati, o solo parzialmente. Un’ulteriore riprova della mancanza di una visione sistematica da parte del “ricostituente”.

“Soppressione” del CNEL: sogno o son desto?

immagineCampeggiando nello stesso titolo della legge costituzionale, la «soppressione del CNEL» deve considerarsi uno dei cardini principali della riforma. Tuttavia, non si è tecnicamente in presenza di una “soppressione”, perché l’intervento di revisione si limita ad abrogare l’art. 99 Cost., disciplinante l’organo. Ci si limita pertanto ad eliminare dal testo costituzionale la relativa previsione, solo privando il CNEL di copertura costituzionale. La vera e propria abolizione si avrà soltanto con l’abrogazione della L. 936/1986, recante “norme sul CNEL”: da farsi con legge ordinaria. L’intervento sul Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro risponde ad esigenze palesatesi già da tempo nel dibattito politico e dottrinale. In principio si trattava di un «tentativo di fare corrispondere ai nuovi compiti assunti dallo Stato nel campo economico congegni meglio idonei ad assolverli e più aderenti ai gruppi sociali direttamente interessati al loro assolvimento» (C. Mortati, Istituzioni, p. 607), quindi di integrare la rappresentanza politica con la rappresentanza di interessi; tuttavia, la tardiva entrata in vigore della legge disciplinantelo ha determinato una sua emarginazione nel sistema. Soprattutto alla luce della nuova politica della concertazione inaugurata fra il Governo e i sindacati (cfr. M. Persiani, Diritto sindacale, p. 55). Pertanto, l’organo nato con la funzione di «contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale» (art. 99, 3° co.), tramite un’attività consultiva e istruttoria a favore delle altre istituzioni, e a cui è altresì riconosciuta l’iniziativa legislativa, ha finito per assurgere agli oneri della cronaca solo per i suoi costi di funzionamento. E per quanto la sua eliminazione sia positiva, di fatto rimane un aspetto marginale del progetto complessivo di riforma.

Leggi i precedenti: Una riforma possibile?Senato, che caos! – Le funzioniSenato, che caos! – La composizione e Camera pigliatutto

Leggi i successivi: La presunta semplificazione del procedimento legislativo e Rapporto Stato-Regioni: poche novità

di LUCA ZAMMITO

Studente di Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, presso l’Università degli Studi “Roma Tre”

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