Author Archives: Alessandro Vigezzi

Ai nostri illusi amici del Sì

Una critica ai difetti della nuova costituzione e alle motivazioni dei suoi sostenitori

Le ragioni che porteranno gli Italiani a scegliere fra il Sì e il No sono molteplici e disparate. Le opinioni favorevoli sull’attuale presidente del Consiglio e sull’operato del suo governo, il desiderio di cambiamento, la convinzione che questa riforma avrà un impatto positivo, il timore di favorire le fazioni politiche rivali, l’aspirazione alla stabilità politica e finanziaria sono le legittime motivazioni di chi voterà a favore della nuova costituzione. Ad animare il fronte opposto sono invece la consapevolezza delle intemperanze di questo esecutivo e dei suoi membri, la diffidenza verso le discutibili buone intenzioni di questi ultimi, la volontà di appoggiare il partito d’opposizione in cui si crede – senza palesare, come qualcuno ha sostenuto, l’intenzione di lasciare tutto così com’è, ma anzi promuovendo un rinnovamento a un livello politico piuttosto che costituzionale – e, ultima per ordine ma non per importanza, la coscienza dei difetti del testo di legge su cui voteremo. Continua a leggere

Rapporto Stato-Regioni: poche novità

Le svariate incongruenze tra le nuove mansioni delle amministrazioni locali e del governo centrale

Altro pilastro dell’intervento di riforma è la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, relativo al riparto di competenze e ai rapporti fra ente centrale e enti periferici. La presente disciplina era già stata modificata con la legge costituzionale n. 3/2001 che, operando una svolta “federalista”, determinò un assetto di questo tipo:

  • la potestà legislativa dello Stato è limitata alle sole materie elencate nel secondo comma dell’art. 117 Cost. Trattandosi di una legislazione esclusiva, solo allo Stato è data facoltà di legiferare in tali materie. L’elenco deve ritenersi, salvo eccezioni, tassativo;
  • il rapporto fra legislazioni statale e regionale è disciplinata dal terzo comma dell’art. 117, che individua le materie di legislazione concorrente: ovvero quelle in cui allo Stato è affidata la definizione dei principi generali (pel tramite delle c.d. “leggi-quadro”), nei cui confini deve muoversi la disciplina di dettaglio delle Regioni. Si ha così una co-legislazione;
  • la competenza regionale è comunque qualificabile come residuale, dato che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, 4° co.).

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La presunta semplificazione del procedimento legislativo

L’intervento più corposo effettuato dalla riforma attiene al procedimento legislativo, cioè l’insieme di fasi per l’approvazione delle leggi ordinarie (non quelle costituzionali che continuano ad essere disciplinate dall’art. 138 Cost.) e degli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge). Si tratta di una modifica notevole perché ad un procedimento sostanzialmente unico per tutte le leggi, se ne sostituirebbero vari, in cui Camera e Senato intervengono in modo differente. La semplificazione va pertanto colta alla luce della specificità delle nuove disposizioni: solo attraverso una previsione analitica si possono infatti sciogliere tutti i dubbi interpretativi. Anche se la cattiva qualità della legislazione potrebbe determinare conseguenze opposte. Continua a leggere

Fra garanzia e democrazia diretta, solo propaganda

I preoccupanti rischi di snaturamento degli organi di garanzia e dello strumento referendario

Per quanto ridotte d’entità, notevoli sono anche le modifiche apportate dalla riforma agli istituti di democrazia diretta (l’iniziativa legislativa popolare e i referendum) e agli organi costituzionali di garanzia (il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale). Le incidenze che si realizzano sono prevalentemente di carattere strutturale, tali quindi non da stravolgere ma da trasformare il ruolo assunto da ciascun istituto ed organo nel nostro sistema. Un organo che non viene poi trasformato, ma totalmente “eliminato”, è il CNEL. Continua a leggere

Camera pigliatutto

Il probabile scenario di un rapporto autoreferenziale tra maggioranza e governo

Obiettivo primario del progetto di modifica costituzionale è il «il superamento del bicameralismo paritario», per riprendere la fortunata locuzione del titolo della legge costituzionale. Dunque, tale fine è stato perseguito con due modalità: in primo luogo, sostituendo ad un procedimento legislativo unico, un vario numero di procedure di approvazione delle leggi; in secondo luogo, modificando profondamente il Senato, quanto a sue funzioni e composizione. Il Senato, di fatto, assume un ruolo marginale nel processo decisionale istituzionale, con ciò rafforzando il peso e la posizione della Camera dei deputati rispetto al Governo. Pertanto, anche quest’ultima subisce delle modifiche, seppur ridotte ma di notevole rilevanza. Continua a leggere

Senato, che caos! – La composizione

Il problematico ruolo dei nuovi senatori

È inevitabile che a un ruolo differente del Senato, nella architettura istituzionale, faccia riscontro una sua diversa composizione. L’art. 57, 1° co., prevede quindi che «il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che posso essere nominati dal Presidente della Repubblica». La disposizione necessita di alcune osservazioni. Continua a leggere

Senato, che caos! – Le funzioni

Un’analisi della natura e delle funzioni del nuovo Senato

Coerente con il disegno del “nuovo Costituente” di accantonare il bicameralismo paritario è il superamento della parità di ruolo e funzioni fra Camera e Senato. All’attuale sistema bicamerale “paritario” se ne sostituirebbe uno “differenziato”, e ciò trova fondamento in due aspetti: Continua a leggere

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