Tag Archives: 4 dicembre 2016

Ai nostri illusi amici del Sì

Una critica ai difetti della nuova costituzione e alle motivazioni dei suoi sostenitori

Le ragioni che porteranno gli Italiani a scegliere fra il Sì e il No sono molteplici e disparate. Le opinioni favorevoli sull’attuale presidente del Consiglio e sull’operato del suo governo, il desiderio di cambiamento, la convinzione che questa riforma avrà un impatto positivo, il timore di favorire le fazioni politiche rivali, l’aspirazione alla stabilità politica e finanziaria sono le legittime motivazioni di chi voterà a favore della nuova costituzione. Ad animare il fronte opposto sono invece la consapevolezza delle intemperanze di questo esecutivo e dei suoi membri, la diffidenza verso le discutibili buone intenzioni di questi ultimi, la volontà di appoggiare il partito d’opposizione in cui si crede – senza palesare, come qualcuno ha sostenuto, l’intenzione di lasciare tutto così com’è, ma anzi promuovendo un rinnovamento a un livello politico piuttosto che costituzionale – e, ultima per ordine ma non per importanza, la coscienza dei difetti del testo di legge su cui voteremo. Continua a leggere

Rapporto Stato-Regioni: poche novità

Le svariate incongruenze tra le nuove mansioni delle amministrazioni locali e del governo centrale

Altro pilastro dell’intervento di riforma è la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, relativo al riparto di competenze e ai rapporti fra ente centrale e enti periferici. La presente disciplina era già stata modificata con la legge costituzionale n. 3/2001 che, operando una svolta “federalista”, determinò un assetto di questo tipo:

  • la potestà legislativa dello Stato è limitata alle sole materie elencate nel secondo comma dell’art. 117 Cost. Trattandosi di una legislazione esclusiva, solo allo Stato è data facoltà di legiferare in tali materie. L’elenco deve ritenersi, salvo eccezioni, tassativo;
  • il rapporto fra legislazioni statale e regionale è disciplinata dal terzo comma dell’art. 117, che individua le materie di legislazione concorrente: ovvero quelle in cui allo Stato è affidata la definizione dei principi generali (pel tramite delle c.d. “leggi-quadro”), nei cui confini deve muoversi la disciplina di dettaglio delle Regioni. Si ha così una co-legislazione;
  • la competenza regionale è comunque qualificabile come residuale, dato che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, 4° co.).

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Fra garanzia e democrazia diretta, solo propaganda

I preoccupanti rischi di snaturamento degli organi di garanzia e dello strumento referendario

Per quanto ridotte d’entità, notevoli sono anche le modifiche apportate dalla riforma agli istituti di democrazia diretta (l’iniziativa legislativa popolare e i referendum) e agli organi costituzionali di garanzia (il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale). Le incidenze che si realizzano sono prevalentemente di carattere strutturale, tali quindi non da stravolgere ma da trasformare il ruolo assunto da ciascun istituto ed organo nel nostro sistema. Un organo che non viene poi trasformato, ma totalmente “eliminato”, è il CNEL. Continua a leggere

Una riforma possibile?

Il parlamento fra continuità e illegittimità

Con la sentenza n. 1 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge elettorale, altrimenti nota come Porcellum, entrata in vigore nel 2005. L’atto è stato censurato in due suoi aspetti: 1) la previsione di un premio di maggioranza, pari al 54% dei seggi della Camera (ovvero 340 su 630), alla coalizione, che avesse raggiunto la maggioranza dei voti su scala nazionale, senza prescrivere alcuna soglia minima per poterne beneficiare; 2) il disporre che la preferenza potesse vertere solo sulla lista, escludendo la facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti (c.d. “liste bloccate”). Continua a leggere