Monthly Archives: dicembre 2016

Flusso di coscienza

A me stesso.

Sono a Catania, alle brutte mi aiuto con Google. Inaspettatamente il viaggio è andato bene, ma il numero di notti in cui ci saranno i nostri amici me lo ero appuntato (con una biro semi scarica) su un angolo della brochure del Festival di Roma. Non mi ricordo cosa ci fosse scritto: chiederò in giro. Comunque, Velletri vista dal tuo profilo Facebook sembra essere un imperativo. Bisognerà tornarci. Continua a leggere

Mi sono svegliata con la luna storta

Qualche volta capita che al cielo scappi un sorriso.

Allora ci si ritrova, tutt’a un tratto, col naso all’insù e la curiosità che fa il solletico alle meningi.

Perché non è poi così facile imbattersi in lune rovesciate. Devi capitare sotto il cielo che faccia al caso tuo. Continua a leggere

Editoriali novembre 2016

Cari vecchi e nuovi lettori della Lucciola, bentrovati e benvenuti.

Esce finalmente questo primo numero di novembre in un clima non poco stimolante. Tutti attendiamo frementi la data del referendum costituzionale, il tema forse più discusso di questi ultimi tempi. Tutti hanno detto la loro in materia, da politici a costituzionalisti, da esperti e meno esperti, da personalità illustri e perfino dal rapper Continua a leggere

Ai nostri illusi amici del Sì

Una critica ai difetti della nuova costituzione e alle motivazioni dei suoi sostenitori

Le ragioni che porteranno gli Italiani a scegliere fra il Sì e il No sono molteplici e disparate. Le opinioni favorevoli sull’attuale presidente del Consiglio e sull’operato del suo governo, il desiderio di cambiamento, la convinzione che questa riforma avrà un impatto positivo, il timore di favorire le fazioni politiche rivali, l’aspirazione alla stabilità politica e finanziaria sono le legittime motivazioni di chi voterà a favore della nuova costituzione. Ad animare il fronte opposto sono invece la consapevolezza delle intemperanze di questo esecutivo e dei suoi membri, la diffidenza verso le discutibili buone intenzioni di questi ultimi, la volontà di appoggiare il partito d’opposizione in cui si crede – senza palesare, come qualcuno ha sostenuto, l’intenzione di lasciare tutto così com’è, ma anzi promuovendo un rinnovamento a un livello politico piuttosto che costituzionale – e, ultima per ordine ma non per importanza, la coscienza dei difetti del testo di legge su cui voteremo. Continua a leggere

Rapporto Stato-Regioni: poche novità

Le svariate incongruenze tra le nuove mansioni delle amministrazioni locali e del governo centrale

Altro pilastro dell’intervento di riforma è la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, relativo al riparto di competenze e ai rapporti fra ente centrale e enti periferici. La presente disciplina era già stata modificata con la legge costituzionale n. 3/2001 che, operando una svolta “federalista”, determinò un assetto di questo tipo:

  • la potestà legislativa dello Stato è limitata alle sole materie elencate nel secondo comma dell’art. 117 Cost. Trattandosi di una legislazione esclusiva, solo allo Stato è data facoltà di legiferare in tali materie. L’elenco deve ritenersi, salvo eccezioni, tassativo;
  • il rapporto fra legislazioni statale e regionale è disciplinata dal terzo comma dell’art. 117, che individua le materie di legislazione concorrente: ovvero quelle in cui allo Stato è affidata la definizione dei principi generali (pel tramite delle c.d. “leggi-quadro”), nei cui confini deve muoversi la disciplina di dettaglio delle Regioni. Si ha così una co-legislazione;
  • la competenza regionale è comunque qualificabile come residuale, dato che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117, 4° co.).

Continua a leggere

La presunta semplificazione del procedimento legislativo

L’intervento più corposo effettuato dalla riforma attiene al procedimento legislativo, cioè l’insieme di fasi per l’approvazione delle leggi ordinarie (non quelle costituzionali che continuano ad essere disciplinate dall’art. 138 Cost.) e degli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti-legge). Si tratta di una modifica notevole perché ad un procedimento sostanzialmente unico per tutte le leggi, se ne sostituirebbero vari, in cui Camera e Senato intervengono in modo differente. La semplificazione va pertanto colta alla luce della specificità delle nuove disposizioni: solo attraverso una previsione analitica si possono infatti sciogliere tutti i dubbi interpretativi. Anche se la cattiva qualità della legislazione potrebbe determinare conseguenze opposte. Continua a leggere

Recent Entries »